Con questo termine si indica la rappresentazione informatica di un contenuto (atti, fatti o dati) giuridicamente rilevante. Rispetto al valore legale, il Codice dell’Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005) prevede soluzioni differenti a seconda che al documento sia o meno apposta uno dei tipi di firma elettronica. Nel caso di documento privo di firma, la capacità di soddisfare il requisito della forma scritta e il valore di prova (il c.d. valore probatorio) sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità. Diversamente il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, è valido fino a querela di falso (art. 21).
Documento informatico
16 maggio 2012 
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